TITOLO I
COSTITUZIONE – SCOPI – SEDE – STRUTTURA
  • Art.1 E’ costituita a tempo indeterminato l’Associazione “Imprenditori Lainatesi Associati” in forma abbreviata: “ILAS”
  • Art.2 La sede dell’Associazione è fissata in Lainate, L.go delle Scuderie n. 5. Il trasferimento di sede non comporta modifica dello statuto.
  • Art.3 L’Associazione esaurisce le proprie finalitˆ nellÕambito territoriale della Lombardia, non ha scopo di lucro e si prefigge di:
    • favorire il progresso dell’impresa;
    • promuovere la maggiore solidarieta’ e collaborazione fra le imprese associate;
    • stimolare ed agevolare le relazioni con il territorio di riferimento;
    • stimolare negli imprenditori la consapevolezza della loro funzione etico sociale, lo spirito associativo e la libera iniziativa di cui l’attivita’ imprenditoriale e’ precipua manifestazione;
    • promuovere le iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei problemi socio politici e tecnici dell’impresa;
    • promuovere l’attivitˆ imprenditoriale mediante dibattiti, pubblicazioni, contatti con altri gruppi o Associazioni;
    • promuovere e favorire scambi di informazione di interesse comune tra gli Associati, e tra essi ed altri enti;
    • promuovere e favorire iniziative finalizzate al miglioramento sociale e culturale del territorio in cui opera l’Associazione.

Per il perseguimento dei propri fini l’Associazione si propone tra l’altro di:

  • a) Organizzare ricerche, studi e dibattiti su temi economici e sociali e su istituti di interesse generale.
  • b) Provvedere, con la collaborazione delle imprese associate, alla rilevazione e all’accertamento dei dati statistici pi idonei ed efficaci per il conseguimento dei fini statutari, tutti i dati raccolti saranno tenuti riservati e, qualora necessario, utilizzati solo in forma riassuntiva e senza indicazione delle singole fonti.
  • c) Designare e nominare i propri rappresentanti in tutti gli enti, organi e commissioni in cui sia utile e consentita la rappresentanza dell’Associazione.
  • d) Promuovere e favorire collegamenti e accordi relativi ad interessi comuni tra le imprese associate o fra di esse ed altri Enti.
  • e) Organizzare direttamente o indirettamente corsi di formazione o di aggiornamento ed altre iniziative per l’evoluzione della cultura economico-aziendale e sociale delle imprese associate e piu’ in generale nel territorio in cui opera l’Associazione.
  • f) Promuovere e realizzare convenzioni, sinergie ed accordi anche interassociativi nell’interesse delle imprese associate.
  • g) compiere in generale tutti quegli atti o svolgere quelle attività che appaiono rispondenti al raggiungimento del fine sociale di progresso, tutela e difesa dell’interesse imprenditoriale.

 

TITOLO II
SOCI
  • Art.4 Possono aderire all’Associazione le imprese, gli operatori economici in genere ed i liberi professionisti che esercitano la loro attivita’ nel comprensorio comunale di Lainate. Eventuali domande di ammissione presentate da imprenditori che svolgono la propria attivita’ al di fuori di tale comprensorio verranno vagliate dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Possono essere altres“ ammesse a far parte dell’Associazione, associazioni o enti pubblici o privati con scopi analoghi o complementari. I soci sono ordinari, sostenitori, affiliati e non professionali.In fase di prima iscrizione all’Associazione i soci possono chiedere la qualifica di socio ordinario o affiliato; se la scelta ricade sulla qualifica di socio affiliato, tale qualifica permane per cinque anni. I soci affiliati versano una quota associativa pari a 1/3 della quota dovuta dai soci ordinari per il primo anno, e pari a 2/3 per i quattro anni successivi; non possono far parte del Consiglio Direttivo. Sono tenuti, al pari dei soci ordinari, ad agire in conformità alle disposizioni del presente statuto, ed usufruiscono dei servizi forniti dall’Associazione al pari dei soci ordinari.
    Decorso il periodo di cinque anni, i soci affiliati acquistano automaticamente ed a tutti gli effetti la qualifica di socio ordinario, e sono da tale momento tenuti al versamento dellÕintera quota associativa nella misura annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.E’ ammessa la possibilita’, alla scadenza del quinquennio, di chiedere proroga dello status di socio affiliato, mediante presentazione di richiesta motivata al Consiglio Direttivo. La qualifica di socio sostenitore si acquisisce provvedendo al versamento della quota associativa di affezione nella misura annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo; i soci sostenitori hanno gli stessi diritti dei soci ordinari. Tutti i soci ordinari e sostenitori hanno diritto di voto per l’approvazione di modificazioni dello statuto e per ogni decisione che la legge o il presente statuto riservano ai soci, e possono essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo. Possono far parte dell’Associazione, in qualitˆ di soci non professionali, quelle associazioni e quegli enti (pubblici o privati) che, per le loro attivita’, abbiano dato o possano dare un valido apporto per il conseguimento delle finalitˆ dell’Associazione o che siano interessati ad usufruire dei servizi offerti dall’Associazione medesima.
    I soci non professionali non possono essere rappresentati nel Consiglio Direttivo; sono tenuti, al pari dei soci ordinari, ad agire in conformità alle disposizioni del presente statuto, ed usufruiscono dei servizi forniti dall’Associazione al pari dei soci ordinari. Il Consiglio stabilisce anno per anno il contributo associativo a carico dei soci non professionali.
    Possono infine essere ammessi a far parte dell’Associazione previa delibera del Consiglio Direttivo quali soci onorari senza diritto al voto nè all’eleggibilità a cariche sociali e senza partecipazione alle quote associative persone fisiche che abbiano maturato particolari meriti verso l’Associazione stessa.
  • Art.5 Il rapporto associativo è a tempo indeterminato e dura almeno tre anni. La domanda di iscrizione è proposta per iscritto su apposita scheda fornita o pubblicata dall’Associazione, oppure su carta intestata del richiedente.
    La domanda deve contenere l’indicazione della denominazione, dell’indirizzo, delle persone legali rappresentanti, dei numeri di telefono, di telefax, di posta elettronica, di partita IVA e di iscrizione alla CCIAA, del numero dei dipendenti, di un breve testo descrittivo dell’attivitˆ. Essa costituisce dichiarazione di preventiva conoscenza e di accettazione integrale del presente Statuto, nonch di tutte quelle disposizioni e norme che fossero regolarmente concordate e deliberate dagli organi sociali. Deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa. Sulle domande di ammissione a Socio o di recesso delibera il Consiglio Direttivo dell’Associazione che delega la Segreteria al preventivo accertamento della completezza e dei requisiti documentali necessari.
    Le domande di recesso dovranno essere presentate entro il trenta ottobre di ogni anno; in difetto di che il vincolo associativo e i conseguenti oneri dell’associato resteranno operanti per l’intero anno successivo.
  • Art.6 Tutti i Soci hanno diritto di:
    • votare in ogni caso previsto dallo Statuto;
    • essere eletti alle cariche sociali previste dallo Statuto;
    • partecipare alle Assemblee dell’Associazione;
    • avvalersi di tutti i servizi ed uffici dell’Associazione nell’ambito degli scopi associativi.

    Ad ogni Socio spetta un solo voto.

    Tutti i Soci affiliati e non professionali, nonchŽ i soci onorari, hanno diritto di:

    • partecipare alle Assemblee dell’Associazione, ma senza diritto di voto;
    • avvalersi di tutti i servizi ed uffici dell’Associazione nell’ambito degli scopi associativi.
  • Art.7 La qualità di socio cessa:
    • per il venir meno dei requisiti per la sua ammissione all’Associazione accertata dal Consiglio direttivo;
    • per recesso;
    • per morosità ove non abbia pagato la quota associativa entro sei mesi dalla scadenza, con conseguente decadenza anche da ogni eventuale carica ricoperta;
    • in seguito ad espulsione deliberata dal Consiglio per gravi inadempienze degli impegni assunti con l’accettazione dello Statuto Sociale ovvero per comportamenti lesivi nei confronti dell’Associazione o di altri Associati.

    in seguito ad espulsione deliberata dal Consiglio per gravi inadempienze degli impegni assunti con l’accettazione dello Statuto Sociale ovvero per comportamenti lesivi nei confronti dell’Associazione o di altri Associati, fatta sempre salva la facolta’ del socio di adire lÕautorita’ giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli e’ stata notificata la deliberazione. In ogni caso il socio e’ tenuto al pagamento del contributo sociale annuo ed al rispetto delle obbligazioni assunte verso l’Associazione mentre tutti i suoi diritti decadono alla data di cessazione della sua partecipazione all’Associazione.

 

TITOLO III
PATRIMONIO, ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE E BILANCI
  • Art.8 L’Associazione provvede al finanziamento delle proprie attività con il fondo di gestione costituito:
    • con le quote pagate dai soci;
    • con le entrate delle attività;
    • con le rendite del patrimonio;
    • con eventuali lasciti e donazioni ed ogni altro provento destinato all’attività.
  • Art.9 Il fondo di dotazione patrimoniale è di Euro 52.000 ed è costituito da:
    • lasciti e donazioni esplicitamente destinati ad incremento del patrimonio;
    • residui attivi di precedenti esercizi esplicitamente destinati al patrimonio.
  • Art.10 Ciascun socio è tenuto a corrispondere all’Associazione un contributo ordinario annuo, nella misura e secondo le modalità proposte dal Consiglio Direttivo.
    In caso di necessità o per attività straordinarie, l’Assemblea potrà deliberare contribuzioni integrative o autorizzare contribuzioni volontarie di fondi speciali per la gestione mirata o differita. La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
  • Art.11 L’esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio deve essere convocata l’Assemblea Generale per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo per l’esercizio in corso. Se particolari esigenze lo richiedono puo’ essere convocata entro 180 giorni. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 giorni precedenti e nei 15 giorni successivi l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione degli associati che vogliono prenderne visione. Durante la vita dell’Associazione gli utili o avanzi di gestione, nonche’ fondi, non saranno distribuiti, neanche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

 

TITOLO IV
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
  • Art.12 Gli organi dell’Associazione sono:
    • a) l’Assemblea Generale;
    • b) il Consiglio Direttivo;
    • c) il Presidente;
    • d) il Vice Presidente;
    • e) il Collegio dei Revisori;
    • f) il Presidente Onorario;
    • g) il Collegio dei Probiviri.
  • Art.13 L’Assemblea Generale è formata dai titolari delle imprese associate o dai loro delegati.
    Presiede l’Assemblea il Presidente dell’Associazione, in mancanza il Vice Presidente, in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il Presidente dell’Assemlea.
    L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno per scritto e con idoneo mezzo di comunicazione anche in via telematica non meno di otto giorni prima della data fissata.
    L’assemblea è validà in prima convocazione se sono presenti almeno la metà piu’ uno degli associati, in seconda convocazione, che puo’ aver luogo anche lo stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. L’Assemblea, fatte salve le disposizioni di legge e quelle previste dal presente statuto, delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
    Il socio potrà farsi rappresentare da altro socio mediante delega in calce all’avviso di convocazione.
    Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
  • Art.14 L’Assemblea validamente costituita e atta a deliberare:
    • a) elegge il Consiglio Direttivo;
    • b) nomina il Collegio dei Revisori;
    • c) nomina il Collegio dei Probiviri;
    • d) nomina il Presidente Onorario;
    • e) approva i bilanci preventivi e consuntivi;
    • f) approva eventuali modifiche allo Statuto dell’Associazione;
    • g) delibera su qualsiasi altro argomento che venga sottoposto dal Consiglio Direttivo
    • h) delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
    • i) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
    • j) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo Patrimonio.

    Delle riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale firmato dal Segretario e dal Presidente, che rimane depositato nei successivi 15 giorni presso la sede dell’Associazione a disposizione degli Associati che vogliano prenderne visione.

  • Art.15 Il Consiglio Direttivo e’ costituito da 5 a 12 membri nominati dall’Assemblea Generale e dura in carica tre anni.
    I Consiglieri devono essere ugualmente scelti tra i rappresentanti delle imprese maggiori e delle imprese minori.
    Possono essere eletti consiglieri soci e rappresentanti di soci partecipanti allÕAssociazione da almeno tre anni, purche’ non rivestano cariche o incarichi in enti, associazioni, consorzi o aggregazioni di imprese aventi oggetto affine o analogo a quello di ILAS. In caso di morte o dimissioni di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvedera’ alla loro sostituzione per cooptazione ed i consiglieri cos“ nominati resteranno in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei Consiglieri si riduca ameno della meta’, lÕintero Consiglio Direttivo si considera decaduto e deve esser convocata lÕAssemblea per il suo rinnovo. Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente ed un Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo e’ convocato dal Presidente con mezzo idoneo per scritto anche in via telematica almeno tre giorni prima della data fissata, non meno di una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero qualora sia richiesto da tanti Consiglieri che rappresentino la maggioranza del Consiglio. Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri occorrenti per la gestione sociale. Entro il primo quadrimestre dell’esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo deve approntare, per l’approvazione, il bilancio consuntivo dell’anno trascorso e quello preventivo dell’anno in corso. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti; in caso di paritˆ prevale il voto di chi lo presiede.
  • Art.16 Al Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente, in particolare spettano:
    • a) la direzione dell’attività;
    • b) la determinazione della quota associativa;
    • c) la verifica della conformità al presente Statuto delle attività associative;
    • d) l’ammissione o l’esclusione dei Soci;
    • e) la nomina del Segretario fissandone il compenso.
  • Art.17 Il Presidente del Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni.
    Il Presidente non pu˜ essere eletto per pi di due quadrienni consecutivi, ed  rieleggibile decorso almeno un quadriennio dalla cessazione della carica.
    In caso di sua assenza o di impedimento  sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.
    Il Vice Presidente dura in carica quattro anni.
    Il Vice Presidente non pu˜ essere eletto per pi di due quadrienni consecutivi, ed  rieleggibile decorso almeno un quadriennio dalla cessazione della carica.Il Presidente convoca l’Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo, questÕultimo ogni qualvolta lo ritenga opportuno ovvero ne sia fatta richiesta da tanti Consiglieri che rappresentino la maggioranza del Consiglio Direttivo. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti.
    Il Presidente dispone della rappresentanza legale dell’Associazione e dell’ordinaria amministrazione e, in caso di urgenza e necessitˆ eserciterˆ singoli poteri del Consiglio Direttivo sottoponendo le decisioni cos“ prese alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione.
    Spetta in particolare al Presidente:
  • a) di intrattenere rapporti con terzi nella sua qualità di rappresentante dell’Associazione;
  • b) di rappresentare l’Associazione in qualunque sede giudiziaria ed amministrativa;
  • c) di vigilare sul funzionamento dell’Associazione e su tutti gli atti amministrativi;
  • d) di curare la predisposizione dello schema del bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea;
  • e) di esercitare in caso di urgenza i poteri del Consiglio Direttivo sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione;
  • f) di promuovere azioni ed istanze giudiziarie anche per revocazione e cessazione, di nominare avvocati e procuratori alle liti.
  • Art.18 Il Collegio dei Probiviri è nominato dall’Assemblea Generale ed è costituito da tre membri, Soci dell’Associazione che non facciano parte del Consiglio Direttivo. Il Collegio decide sempre con la maggioranza di due membri. Al Collegio spetta di dirimere le eventuali controversie sociali tra gli associati e/o tra gli organi dell’Associazione con esclusione di ogni altra Giurisdizione; esso giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.
    I Probiviri durano in carica quattro anni, non possono ricoprire altre cariche sociali e non sono rieleggibili per più di due trienni consecutivi.
  • Art.19 Il Collegio dei Revisori viene eletto dall’Assemblea Generale e si compone di tre membri effettivi e due supplenti scelti tra le persone iscritte al Registro dei Revisori legali. Essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilita’ sociale, redigeranno una relazione al bilancio consuntivo annuale, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprieta’ sociale e potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.
  • Art.20 Il Presidente Onorario può essere eletto in casi del tutto eccezionali. Tale carica può essere ricoperta da persone particolarmente benemerite nei confronti dell’Associazione, da chi abbia ricoperto nel passato la carica di Presidente o da un Socio Fondatore.
  • Art.21 Tutte le cariche associative, salvo quella di Revisore legale, sono gratuite.
  • SEGRETERIA
    Art.22 L’Associazione dispone di una Segreteria la quale, sotto la sorveglianza ed il controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo, provvede alla gestione ed al funzionamento dell’Associazione in conformita alle deliberazioni degli organi statutari della stessa. La Segreteria e’ retta dal Segretario.

 

TITOLO V
SCIOGLIMENTO
  • Art.23 Qualora non sia richiesto dalla legge le proposte di scioglimento dell’Associazione saranno prese in considerazione dall’Assemblea Generale qualora siano deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta di tutti i membri o siano presentate per iscritto da tanti Soci che rappresentino almeno il 30% del totale degli aventi diritto al voto; resta fermo quanto disposto dall’art. 21 C.C. ultimo comma e cos“ che l’assunzione della relativa delibera assembleare debba avvenire con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Deliberato lo scioglimento, l’Assemblea Generale procedera’ immediatamente alla nomina di uno o pi Commissari liquidatori.
    I beni che residueranno dalla liquidazione saranno devoluti ad un’altra Associazione con finalitˆ analoghe ovvero ai fini di pubblica utilitˆ, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
  • DISPOSIZIONE GENERALE
    Art.24 Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.
Firmato: DOTT. PAOLO CASONI
Firmato: Notaio DOTT.SSA ELENA TERRENGHI