- Art.18 Il Collegio dei Probiviri è nominato dall’Assemblea Generale ed è costituito da tre membri, Soci dell’Associazione che non facciano parte del Consiglio Direttivo. Il Collegio decide sempre con la maggioranza di due membri. Al Collegio spetta di dirimere le eventuali controversie sociali tra gli associati e/o tra gli organi dell’Associazione con esclusione di ogni altra Giurisdizione; esso giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.
I Probiviri durano in carica quattro anni, non possono ricoprire altre cariche sociali e non sono rieleggibili per più di due trienni consecutivi.
- Art.19 Il Collegio dei Revisori viene eletto dall’Assemblea Generale e si compone di tre membri effettivi e due supplenti scelti tra le persone iscritte al Registro dei Revisori legali. Essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilita’ sociale, redigeranno una relazione al bilancio consuntivo annuale, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprieta’ sociale e potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.
- Art.20 Il Presidente Onorario può essere eletto in casi del tutto eccezionali. Tale carica può essere ricoperta da persone particolarmente benemerite nei confronti dell’Associazione, da chi abbia ricoperto nel passato la carica di Presidente o da un Socio Fondatore.
- Art.21 Tutte le cariche associative, salvo quella di Revisore legale, sono gratuite.
- SEGRETERIA
Art.22 L’Associazione dispone di una Segreteria la quale, sotto la sorveglianza ed il controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo, provvede alla gestione ed al funzionamento dell’Associazione in conformita alle deliberazioni degli organi statutari della stessa. La Segreteria e’ retta dal Segretario.
|